Andrea Gandino 1 Anno Fa È considerabile subappalto lo svolgimento di prestazioni di lavoro da parte di un lavoratore autonomo a favore dell’aggiudicatario, qualora il lavoratore utilizzi esclusivamente mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera? Rispondi Rispondi come... Annulla Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Nonostante la delicatezza della questione, come più volte ricordato dal MIT, affinché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i seguenti presupposti di legge: “[…] Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare” (MIT, parere n. 2285/2023) Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. 7862). E ciò, considerando che nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150) Rispondi Rispondi come... Annulla
Andrea Gandino Andrea Gandino 1 Anno Fa Nonostante la delicatezza della questione, come più volte ricordato dal MIT, affinché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano i seguenti presupposti di legge: “[…] Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare” (MIT, parere n. 2285/2023) Ne deriva che la disciplina in tema di subappalto non è immediatamente estendibile, se non si dimostri che il contratto di lavoro autonomo costituisca solo uno schermo per il contratto di subappalto (Consiglio di Stato, sez. V, 21.08.2023 n. 7862). E ciò, considerando che nel subappalto vi è un’alterità anche sul piano organizzativo, tra appaltatore e subappaltatore, poiché la parte di prestazione contrattuale è affidata dall’appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione; mentre nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore. I due contratti sono quindi diversi quantomeno sul piano funzionale (Consiglio di Stato, sez. V, 31/05/2021, n. 4150) Rispondi Rispondi come... Annulla